In occasione delle elezioni politiche gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica fra i candidati della circoscrizione estero.
I medesimi elettori possono optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali.
Il modello di opzione dovrà pervenire entro domenica 31 luglio all'ufficio consolare operante nella circoscrizione estera di residenza. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.
L'opzione è valida solo per la votazione per la quale è effettuata e dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e portà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Se si sceglie di rientrare in Italia la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.