Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto
pubblico per persone con disabilità e gli elettori affetti da gravi infermità, che si
trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,
sono ammessi al voto nella predetta dimora. Per avvalersi del diritto di voto a
domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione
nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la
data di votazione, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere
il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo. Alla
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonché un
certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità
Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la
data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di
infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di
almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire
all'elettore di recarsi al seggio. Nel caso sia necessario, l'elettore può essere assistito
nel voto da un accompagnatore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al
servizio elettorale del Comune.